Applicazione dell’IVA agevolata in edilizia con aliquota ridotta al 10%: a chi è riconosciuto il diritto di usufruirne per gli interventi di tipo edilizio sugli immobili? Per giungere ad una risposta completa è necessario premettere che l’aliquota è fissata alla quota del 10% per tutti gli interventi edilizi da realizzare sugli immobili per uso abitativo una volta che si è chiusa la fase della costruzione, compresi i casi di integrale ristrutturazione effettuati da impresa.
Le norme in materia (contenute nel d.P.R. 633/1972) non fanno differenza alcuna, in merito all’IVA agevolata, tra le tipologie di interventi realizzabili sugli immobili di proprietà privata e condominiale, ovviamente a patto che si tratti in ogni caso di fabbricati a prevalente destinazione abitativa. E non vi sono nemmeno esclusioni con riferimento agli immobili di lusso: l’applicazione dell’aliquota ridotta costituisce infatti a tutti gli effetti una misura di sostegno al settore dell’edilizia.
Secondo quanto precisato dalle circolari del Ministero delle finanze n. 247/1999 e n. 71/2000 i fabbricati a prevalente destinazione abitativa sono:
1. Singole unità immobiliari di categoria catastale da A1 ad A11, a prescindere dal loro utilizzo, ad esclusione della categoria A10 (uffici), anche nel caso in cui la singola unità immobiliare sia parte di un edificio non a prevalente destinazione abitativa;
2. Interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinata ad abitazione privata.
Ciò che assume grande rilievo nella materia dell’IVA agevolata per rispondere alla domanda iniziale è il seguente concetto: il diritto ad ottenere l’IVA agevolata al 10% per gli interventi di tipo edilizio sugli immobili è riconosciuta a chiunque paghi per l’esecuzione dei lavori. Non è pertanto richiesto, per ottenere l’agevolazione, essere i proprietari dell’immobile sul quale gli interventi debbono essere effettuati:l’agevolazione stessa è infatti legata esclusivamente alla tipologia dei lavori e non al possesso dell’immobile.
In ultima istanza va aggiunto che l’applicazione dell’IVA ridotta al 10% non è legata alla detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione ma è applicabile a tutti gli interventi di manutenzione (compresi quelli che rientrano nell’ambito della semplice manutenzione ordinaria).