Con il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014, n. 212, recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, è necessario registrare diverse novità nel settore edilizio. Molteplici le linee di intervento del Governo con l’obiettivo dichiarato di semplificare le procedure nel solco degli interventi normativi in materia degli ultimi anni.

Una prima e importante modifica si riferisce ai termini per inizio e fine lavori che, nella previgente formulazione dell’art. 15 del T.U.E., potevano accedere ad una proroga solo in casi tassativi, mentre adesso la proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori dovrà essere comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate (art. 15, comma 2 bis). In questa ipotesi, si è già fatto riferimento da più parti ad un vero e proprio dovere d’ufficio. Da rilevare la cassazione del termine “esclusivamente” nel periodo conclusivo del secondo comma dell’art. 15, modificato in “La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari”.

Un ulteriore tassello per la costruzione del nuovo sistema costruito dal Governo è costituito dalla modifica della definizione tormentata degli interventi di manutenzione straordinaria individuati dall’art. 3, comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 380/2001. Infatti, l’art. 17, comma 1, lettera a) del D.L. n. 133/2014, richiamando nella definizione la non alterazione della volumetria complessiva degli edifici, in luogo del previgente riferimento ai volumi e alle superfici delle singole unità immobiliari, stabilisce che nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria siano ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. In questo modo, grazie anche alla concomitante modifica dell’art. 6, comma 2 del T.U.E, dove viene eliminato il riferimento all’ aumento del numero delle unità immobiliari e al non incremento dei parametri urbanistici, gli interventi di manutenzione straordinaria contengono anche quegli interventi che comportino la ridistribuzione dei volumi nell’ambito delle unità immobiliari di uno stesso edificio, con il conseguente regime edilizio della comunicazione di inizio lavori.

Altre due novità significative si rilevano nella definitiva sostituzione della denuncia di inizio attività con la SCIA, che potrà essere utilizzata anche per le varianti minori al permesso di costruire (in questo senso dispongono sia il secondo comma dell’art. 22 del D.P.R. n. 380/2001 sia il nuovissimo comma 2-bis). Per questi ultimi aumentano le opzioni in deroga agli strumenti urbanistici, non più limitate agli edifici pubblici, ma estese anche al recupero di aree industriali dismesse. Ciò per favorire, secondo le indicazioni governative, il recupero e la riqualificazione al consumo di suolo. La deroga, in queste ipotesi, non riguarderà soltanto i limiti di densità edilizia, altezza e di distanza tra i fabbricati, potendosi prevedere anche destinazioni d’uso diverse rispetto a quanto programmato dagli strumenti di pianificazione.

Al riguardo si segnala l’introduzione del nuovo comma 1-bis dell’art. 14 del T.U.E. dove si stabilisce che “per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico”.

Inoltre, viene rivisto il concetto di mutamento d’uso urbanisticamente rilevante, cioè quell’uso che, sebbene avvenuto senza esecuzione di opere edilizie, comporta l’assegnazione dell’immobile ad una diversa categoria funzionale. Ciò con riferimento alle seguenti categorie:

a) residenziale e turistico ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.

Si stabilisce infine che il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale sia sempre consentito, salva diversa previsione da parte di leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali (art. 23-ter comma 3, D.P.R. n. 380/2001).

In tema di attività edilizia libera, il D.L. n. 133/2014 interviene sull’articolo 6, comma 4, eliminando la vecchia formulazione e proponendone una nuova, secondo la quale, per gli interventi di manutenzione straordinaria e per le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa, ovvero modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa, l’asseverazione del tecnico abilitato non è più contenuta in una separata relazione, ma viene resa nell’alveo della stesa comunicazione di inizio lavori. Inoltre, per gli interventi di cui alla lettera e-bis di cui al secondo comma dell’art. 6, si elimina la necessità di allegare le dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia per le imprese. La comunicazione di inizio dei lavori è valida anche ai fini delle variazioni catastali ed è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate (art. 6, comma 5).

In tema di contributi per il rilascio del permesso di costruire, si è proceduto ad una modifica dell’art. 16 del T.U.E., che prevede di differenziare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per favorire nelle aree a maggiore densità del costruito la ristrutturazione edilizia al fine di incentivare la riduzione del consumo del suolo. Inoltre, ai sensi dell’art. 16, comma 10, al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni. Il D.L. n. 133/2014, in vigore dal 13 settembre, dovrà essere convertito in legge entro il 10 novembre; si tratta di vedere a questo punto quali modifiche riusciranno a passare il vaglio parlamentare.