La Camera dei Deputati ha approvato con voto di fiducia (316 voti favorevoli e 138 contrari) il disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
All’interno del provvedimento è possibile riscontrare l’inserimento dell’articolo 17-bis rubricato “Regolamento edilizio unico”.

In pratica con l’art. 17-bis del decreto-legge “Sblocca Italia” viene introdotto al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R., n. 380/2001 viene introdotto nell’articolo 4 il comma 1-sexies il cui testo è il seguente: “Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall’articolo della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.”.

In pratica, non appena il Regolamento edilizio-tipo sarà adottato, 8 mila comuni dobìvranno procedere con l’adozione dello stesso rinunciando alle attuali proprie disposizioni.

Sempre nell’ambito dell’approvazione della legge di conversione del decreto-legge “Sblocca Italia”, con l’articolo 17 (così come approvato con voto di fiducia) del provvedimento vengono introdotte alcune modifiche al D.P.R. n. 380/2001 ed in particolare per quanto concerne i lavori di manutenzione straordinaria alla comunicazione di inizio lavori sarà necessario allegare oltre all’elaborato progettuale anche l’attestazione del professionista relativamente alla compatibilità delle opere con la normativa sismica e con quella del rendimento energetico. Il progettista dovrà, anche, attestare che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio e dovrà contenere, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.